Coronavirus, quando il contagio incide sul posto di lavoro

In questi giorni, nella nostra provincia, cos? come nel resto d?Italia e del mondo, non si fa che parlare del contagio da Coronavirus.

Il nostro Paese, pi? di altri, ha visto moltiplicarsi i casi di contagio, uno dei quali si ? peraltro registrato anche nei pressi del capoluogo altoatesino.

In ragione della diffusione e della pericolosit? del virus, lo scorso 22 febbraio il Governo ha adottato un Decreto Legge (D.L. n. 6 del 2020) contenente una serie di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese.

Nello specifico, allo scopo di evitare il diffondersi del famigerato COVID-19, il Governo ha stabilito diverse misure di contenimento da adottarsi nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi ? un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un?area gi? interessata dal contagio del virus.

Tali misure, pur dovendo garantire una gestione adeguata e proporzionata all?evolversi della situazione epidemiologica, possono essere particolarmente incisive sulla vita quotidiana di tutti i cittadini dell?area interessata.

Tra le misure che possono essere adottate vi sono ad esempio:

  • il divieto di allontanamento o di ingresso dal comune o dall?area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • la sospensione dei servizi educativi dell?infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonch? della frequenza delle attivit? scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivit? formative svolte a distanza;
  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione dei viaggi d?istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche;
  • la sospensione delle procedure concorsuali per l?assunzione di personale;
  • l?applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
  • la chiusura di tutte le attivit? commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l?acquisto dei beni di prima necessit?;
  • la chiusura o limitazione dell?attivit? degli uffici pubblici, degli esercenti attivit? di pubblica utilit? e servizi pubblici essenziali;
  • la previsione che l?accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l?acquisto di beni di prima necessit? sia condizionato all?utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all?adozione di particolari misure di cautela individuate dall?autorit? competente;
  • la limitazione all?accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonch? di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
  • la sospensione delle attivit? lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilit? e di quelle che possono essere svolte in modalit? domiciliare;
  • la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivit? lavorative nel comune o nell?area interessata nonch? delle attivit? lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall?area indicata.

Si tratta, a ben vedere, di misure particolarmente restrittive ed impattanti sulla vita, sociale e lavorativa, degli abitanti dei territori interessati dal contagio.

Le misure, ovviamente, se adottate, impongono particolari disagi sia agli utenti dei servizi pubblici che ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private.

In Alto Adige, proprio in ragione della comparsa del primo caso positivo di contagio da Coronavirus, su richiesta avanzata nella serata del 22 febbraio dal direttore generale dell?Azienda sanitaria, Florian Zerzer, ? stata adottata dal Presidente Arno Kompatscher, in data 23 febbraio, un?ordinanza presidenziale (la n. 1 del 2020) che mira a limitare il rischio sanitario di diffusione del virus attraverso la chiusura, per il periodo compreso dal 24 febbraio al 1? marzo 2020, delle strutture socio educative pubbliche e private nonch? la sospensione delle attivit? didattiche della Libera Universit? di Bolzano e del Conservatorio Musicale Claudio Monteverdi nonch? della Scuola provinciale superiore di Sanit? Claudiana e la chiusura della biblioteca universitaria.

Allo scadere del detto periodo, potrebbero essere disposte nuove ed ulteriori misure, alla luce di quanto disposto dal richiamato Decreto Legge.

Di fronte a questo scenario, pur dovendoci preoccupare principalmente della salute pubblica,?vi ? da capire cosa accadr? per tutte le lavoratrici ed i lavoratori interessati dalle chiusure disposte per ordine dell?autorit?.

In primo luogo, riveste particolare importanza il testo dell?ordinanza con la quale si dispone la chiusura: un conto ? se l?Autorit? dispone la chiusura dell?intera struttura (come letteralmente disposto dall?Ordinanza del Presidente della Giunta provinciale per le strutture socio educative pubbliche e private) ed un conto ? se dispone la sola sospensione dalle attivit? didattiche.

Nel primo caso, infatti, il personale dipendente non sar? tenuto a prestare la propria attivit? lavorativa mentre nel secondo caso, ad essere sospesa, sar? soltanto la somministrazione del servizio verso l?utenza.

Ad ogni modo, se al personale dipendente, pubblico o privato, fosse interdetto l?accesso al posto di lavoro per disposizione dell?Autorit?, quale sarebbe la conseguenza sul piano retributivo?

E se invece il personale dipendente fosse invitato a continuare a prestare il proprio servizio, come si potrebbe tutelare la salute di quanti potrebbero entrare in contatto con il virus proprio sul luogo di lavoro?

Nel primo caso, la risposta non ? agevole.

Una prima soluzione potrebbe essere adottata facendo ricorso al lavoro agile.

Il DPR 23.02.2020, adottato per apprestare misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto colpiti massivamente dalla diffusione del virus, prevede espressamente che i datori di lavoro possano far fronte alla chiusura delle loro aziende facendo ricorso al lavoro agile, in via automatica a per ogni rapporto di lavoro subordinato, nell?ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale.

Ci? significa che si potrebbe fare ricorso al telelavoro anche senza dover rispettare i limiti previsti dalla normativa di settore (Legge 22.05.17, n. 81 ? artt. da 18 a 23).

Laddove, tuttavia, forme di lavoro agile non fossero attuabili e l?attivit? del datore di lavoro fosse sospesa per ordine dell?autorit? pubblica, l?assenza del lavoratore, non imputabile al datore di lavoro ma ad un caso di ?forza maggiore?, potrebbe legittimamente determinare la sospensione sia della retribuzione che del versamento contributivo, salvo per le aziende che possono accedere alla cassa integrazione guadagni.

Se, invece, uno o pi? lavoratori venissero posti in quarantena obbligatoria, si dovrebbe valutare la sussistenza, nel contempo, anche di uno stato di malattia: in caso di malattia certificata dal medico curante, l?assenza dal lavoro verrebbe retribuita, altrimenti non spetterebbe alcuna retribuzione (salvo utilizzare ferie o permessi residui).

Nel caso, invece, la chiusura dell?attivit? non fosse adottata in adempimento di un ordine dell?autorit? ma fosse deliberata unilateralmente dal datore di lavoro, il lavoratore dipendente avrebbe diritto, anche senza aver prestato l?attivit? lavorativa, ad essere retribuito.

Retribuzione che tuttavia potrebbe non essere legittimamente corrisposta nel caso in cui la chiusura, sebbene non imposta dall?autorit?, fosse inevitabile al fine di evitare un concreto rischio di contagio.

Appare, infine, evidente che nel caso in cui fosse il lavoratore, in totale autonomia, a decidere di astenersi dall?attivit? lavorativa per una paura personale ? ed immotivata ? di contrarre il virus, lo stesso non avrebbe alcun diritto al trattamento retributivo.

Nel caso, invece, in cui venisse consentito ai lavoratori di svolgere la propria prestazione lavorativa, il problema non sarebbe la percezione della retribuzione (evidentemente dovuta) ma la tutela della salute del personale occupato.

In presenza di un rischio effettivo di contagio, i datori di lavoro sarebbero ovviamente tenuti ad aggiornare ed integrare il loro Documento di Valutazione dei rischi, dovendosi dare atto della presenza del nuovo rischio biologico determinato dall?infezione virale.

In un?ottica di massima garanzia in favore del personale dipendente, tuttavia, non ? detto che il datore di lavoro possa accettare di esporre al rischio i propri lavoratori, anche in ragione della responsabilit? connessa ad eventuali contagi contratti sul posto di lavoro.

Certamente, sarebbe necessario individuare ed adottare ogni misura di protezione individuale e collettiva del personale dipendente (mascherine, disinfettazione dei locali, etc.) e garantire un?adeguata formazione al personale addetto alla sicurezza cos? come a tutti i dipendenti.

Davanti a questo scenario, a tratti inedito per il nostro Paese,?l?auspicio ? che il Governo e gli Enti pubblici interessati, intervengano con mezzi finanziari ed interventi straordinari affinch? il temuto Coronavirus venga debellato quanto prima e, nel frattempo, non danneggi oltre misura l?economia nazionale e le lavoratrice ed i lavoratori impiegati nelle aree di contagio.

In difetto, i danni del virus sarebbero assai pi? rilevanti di quanto ad oggi si possa prevedere.

Avvocato Luca Crisafulli

 

(fonte: https://www.bznews24.it/politica/coronavirus-quando-il-contagio-incide-sul-posto-di-lavoro/)

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