Con il messaggio n?1621, pubblicato alcuni giorni fa, l?Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalit? di fruizione del congedo parentale per COVID-19 previsto all?articolo 23 del Decreto-Legge n?18/2020.
In particolare si chiariscono alcuni aspetti sui quali erano necessarie delle precisazioni: ci riferiamo principalmente alle modalit? di fruizione del Congedo COVID-19 e alla compatibilit? e/o incompatibilit? con alcuni istituti lavoristici quali ferie, aspettative, lavoro agile e cassa integrazione.
Va premesso che Il congedo COVID-19 non pu? essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma eventualmente solo in modalit? alternata tra gli stessi: al riguardo il messaggio d? precise indicazione in merito alla composizione del nucleo familiare anche in caso di divorzio o separazione.
Per fruire del Congedo COVID-19 ? inoltre necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell?attivit? lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per fugare ogni dubbio il messaggio in maniera molto diretta entra nel merito delle specifiche casistiche definendone la compatibilit? o meno.
Pertanto nel rimandare alla facile lettura del messaggio n?1621 vi segnaliamo alcune di questi casi di natura squisitamente lavoristici.
Cessazione del rapporto di lavoro o dell?attivit? lavorativa
Il congedo COVID-19 non pu? essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. L?incompatibilit? sussiste anche nel caso in cui l?altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi, l?attivit? o il rapporto di lavoro.
Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell?attivit? lavorativa
La fruizione del congedo COVID-19 ? incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell?altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l?incompatibilit? opera solo nei casi di sospensione dell?attivit? lavorativa per l?intera giornata, infatti nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione ad orario ridotto, per cui continua a dover prestare la propria attivit? lavorativa, l?altro genitore ? ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.
Lavoro agile
La fruizione del congedo COVID-19 ? compatibile con la prestazione di lavoro in modalit? smart-working dell?altro genitore, in quanto il genitore che svolge l?attivit? lavorativa da casa non pu? comunque occuparsi della cura dei figli.
Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 ? compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell?altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Aspettativa non retribuita
L?aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non pu? essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilit? della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell?altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Part-time e lavoro intermittente
Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, n? disoccupati, n? inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell?altro genitore ? compatibile ed ? fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell?altro genitore.
Indennit? di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020
La fruizione del congedo COVID-19 ? compatibile con la percezione di una delle predette indennit?, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell?altro genitore presente nel nucleo familiare.
Il messaggio affronta anche ulteriori casistiche e rappresenta quindi un utile complemento alla circolare Inps n?45 del 25 marzo scorso; rimane per? da sottolineare che l?intervento, pensato a seguito delle ordinanze restrittive che hanno portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ha una durata limitata a 15 giorni e la chiusura delle scuole ? stata ulteriormente prorogata.
Si rende quindi necessaria una estensione del congedo parentale per periodo che sia congruo rispetto alla chiusura delle scuole e degli asili, accompagnato da ulteriori strumenti a sostegno della genitorialit? che tengano conto anche del numero dei figli componenti il nucleo familiare.